Il caso della nazionalità palestinese

Articolo pubblicato su Al-shabaka e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

Il diritto dei palestinesi in esilio alla nazionalità palestinese è protetto dal diritto internazionale, indipendentemente dalle politiche razziste di Apartheid israeliane. Come possono i palestinesi e la loro dirigenza nella diaspora attivare questo diritto attraverso diversi canali legali e politici?

Di Nadim Bawalsa – 29 settembre 2022

Nazionalità e cittadinanza sono concetti diversi ai sensi del diritto internazionale. Mentre la cittadinanza è un accordo formale in cui gli individui entrano con un governo statale, la nazionalità è considerata naturale per gli individui ed è protetta al di fuori della competenza dello Stato. Tuttavia, sin dal suo inizio nel 1948, il regime di Apartheid israeliano ha manipolato strategicamente i due concetti per negare ai palestinesi in esilio, così come ad altre comunità palestinesi oppresse, i loro diritti sulla Palestina, ovunque si trovino.

Oggi, oltre sette milioni di palestinesi in esilio hanno il diritto legale di essere considerati cittadini della Palestina per nascita e/o linea di sangue, indipendentemente dalle leggi razziste sulla nazionalità e sulla cittadinanza di Israele. Ciò include cinque milioni di rifugiati registrati presso l’UNRWA, oltre a diversi milioni di altri cittadini palestinesi con cittadinanza secondaria o status di residenza in altri Paesi. Cioè, se i palestinesi in esilio e i loro rappresentanti politici attivassero questo diritto protetto a livello internazionale attraverso vie legali efficaci, assicurerebbero lo status legale di essere considerati cittadini palestinesi dall’esilio, sfidando così le politiche di Apartheid di Israele e ponendo le basi per la futura legislazione sulla nazionalità e cittadinanza palestinese.

Questo documento di sintesi colloca la crisi politica e giuridica in corso della nazionalità dei palestinesi in esilio nel contesto del diritto internazionale. Sottolinea le differenze fondamentali tra cittadinanza e nazionalità e mostra come le due siano state utilizzate in modo intercambiabile dalle autorità coloniali britanniche e poi israeliane e dai coloni per continuare a negare nazionalità e cittadinanza ai palestinesi di tutto il mondo. A tal fine, non si concentra sui palestinesi all’interno della Palestina colonizzata i cui diritti di cittadinanza e nazionalità sono dettati dal regime israeliano nei territori del 1948, dall’Autorità Palestinese e dal regime israeliano in Cisgiordania e Gaza. Il documento di sintesi offre quindi raccomandazioni su ciò che i palestinesi della diaspora e i loro rappresentanti nell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) dovrebbero fare per sfidare le politiche di Apartheid coloniale di Israele e garantire ai palestinesi in esilio il loro diritto di essere considerati cittadini palestinesi con diritti sulla e in Palestina

NAZIONALITÀ, CITTADINANZA E DIRITTO INTERNAZIONALE

Mentre il diritto al ritorno dei profughi palestinesi è sancito dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, il diritto di tutti i palestinesi in esilio, compresi i rifugiati e quelli naturalizzati come cittadini di altri Stati, di essere considerati cittadini della Palestina colonizzata nella diaspora, e quindi di chiedere rappresentanza legale e diritti come palestinesi dall’estero, deve essere attivato. Per comprenderne il motivo, dobbiamo cogliere le differenze fondamentali tra nazionalità e cittadinanza, due concetti che il Mandato Britannico e i regimi sionisti hanno costantemente e strategicamente utilizzato in modo intercambiabile per oscurare i diritti di nazionalità e impedire ai palestinesi in esilio qualsiasi pretesa sulla Palestina. Delineare la differenza è quindi cruciale e deve costituire la base della risposta palestinese a queste politiche di Apartheid israeliane.

La cittadinanza, che viene conferita agli individui in base al luogo di nascita, alla nazionalità dei genitori o alla naturalizzazione attraverso la residenza, è determinata dai governi al fine di garantire diritti e responsabilità in quanto membri dello Stato-Nazione. In questo modo, le persone che richiedono la cittadinanza dello Stato devono sottoporsi a un rigoroso processo di verifica e devono soddisfare i requisiti di ammissibilità di quello Stato. Gli Stati possono anche contestare i diritti degli individui alla cittadinanza, privandoli così della cittadinanza in determinate condizioni.

Gli Stati, tuttavia, non possono denazionalizzare un cittadino. Nel diritto internazionale, la nazionalità è ampiamente definita come il legame tra un individuo e un territorio. Tale legame, denominato “legame autentico” dalla Corte Internazionale di Giustizia dal 1955, è determinabile dalla linea di sangue (jus sanguinis), dal luogo di nascita (jus soli) o dalla residenza a lungo termine (jus domicile). La nazionalità è connaturale, immutabile e protetta: l’articolo 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo afferma che “ognuno ha diritto a una nazionalità. Nessuno può essere arbitrariamente privato della propria nazionalità né negato il diritto di cambiarla”. Infatti, questo diritto è così universale che diversi Stati estendono persino la possibilità di richiedere la cittadinanza attraverso lo jus sanguinis ai cittadini non cittadini residenti in qualsiasi parte del mondo.

DIRITTO STORICO DEI PALESTINESI ALLA NAZIONALITÀ PALESTINESE

Il diritto dei palestinesi di appartenere come cittadini alla Palestina da qualsiasi parte del mondo è stato riconosciuto sin dalla ratifica del Trattato di Losanna del 1923 il 6 agosto 1924. Mentre il trattato è il primo documento legale a promulgare la nazionalità palestinese a livello globale, la legge ottomana sulla nazionalità del 1869 fu la prima a conferire legalmente la nazionalità ai residenti della Palestina jus sanguinis, jus soli e jus domicile. Pertanto, quando le autorità britanniche assediarono Gerusalemme nel dicembre 1917, i residenti della Palestina erano considerati cittadini palestinesi ottomani e tali rimasero in attesa della decisione delle forze alleate su cosa fare dell’impero smembrato.

Questo status si applicava anche a decine di migliaia di cittadini palestinesi ottomani che erano emigrati dalla Palestina nelle Americhe per motivi economici e politici sin dal 19° secolo. Ma il 24 luglio 1923 le forze alleate e il governo della neonata Repubblica Turca firmarono il Trattato di Losanna, che delineava ufficialmente i confini della Repubblica. In cambio del riconoscimento della sovranità turca da parte degli alleati, la Turchia rinunciò a tutte le sue rivendicazioni imperiali sui suoi ex territori, comprese le province arabe, ora sotto mandati coloniali europei.

Di conseguenza, gli ex sudditi arabi dell’Impero Ottomano cessarono di essere cittadini ottomani, compresi quelli residenti all’estero. Mentre l’articolo 34 del Trattato di Losanna prevedeva questo, consentendo agli individui di dichiarare la nazionalità “del territorio di cui sono nativi”, la Gran Bretagna contravvenne al Trattato, poiché aveva promesso alla Federazione Sionista di stabilire una “casa nazionale” ebraica in Palestina nella Dichiarazione Balfour del 1917.

Di conseguenza, doveva garantire il flusso costante di ebrei in Palestina e la loro naturalizzazione attraverso la residenza come sudditi palestinesi del Mandato Britannico per la Palestina. Le autorità britanniche promulgarono così la prima ordinanza di cittadinanza palestinese al fine di rilasciare documenti di cittadinanza palestinese ai coloni ebrei. A dire il vero, ciò era conforme all’articolo 7 del Mandato per la Palestina, che affermava che il governo della Palestina avrebbe promulgato una legge sulla nazionalità con “disposizioni formulate in modo da facilitare l’acquisizione della cittadinanza palestinese da parte di ebrei che assumono la loro residenza permanente in Palestina”.

Nel luglio 1925, la Gran Bretagna promulgò l’Ordinanza del Consiglio della Cittadinanza palestinese, il Palestine Citizenship Order-in-Council, che regolava la cittadinanza palestinese durante il Mandato. Sebbene l’ordinanza richiedesse alle autorità britanniche di estendere la cittadinanza palestinese a tutti i richiedenti idonei, hanno invece dato la priorità al conferimento della cittadinanza a decine di migliaia di coloni ebrei in arrivo (attraverso lo jus domicile) a spese di decine di migliaia di migranti palestinesi (che avevano i diritti di cittadinanza dello jus sanguinis e jus soli). Per giustificare questa pratica, le autorità britanniche citavano regolarmente la limitata “capacità di assorbimento” economico della Palestina, così come le prove inadeguate dei migranti dell’intenzione di risiedere permanentemente in Palestina, l’assenza dalla Palestina da prima del 1920, o, semplicemente, la loro “palese indesiderabilità”.

L’8 marzo 1937, due decenni dopo l’occupazione britannica della Palestina, il governo palestinese riferì che a più di 28.000 ebrei erano stati rilasciati documenti di cittadinanza palestinese tra il 1931 e il 1936, e che su un totale di 4.941 documenti di cittadinanza concessi nel 1936, 4.847 erano per gli ebrei. Al contrario, circa 9.000 domande di cittadinanza erano state presentate dai palestinesi nella sola America Latina nel 1937; di queste, non più di 100 sono state accettate. I migranti palestinesi in tutte le Americhe, che ammontavano a circa 40.000 nel 1936, divennero di fatto cittadini palestinesi apolidi con documenti ottomani obsoleti.

Nel corso dei suoi 30 anni di occupazione della Palestina, la Gran Bretagna ha costantemente manipolato la nazionalità negandola attraverso la cittadinanza. E sebbene la Gran Bretagna abbia violato il Trattato di Losanna in tal modo, la Società delle Nazioni ha lasciato l’amministrazione della Palestina interamente alla discrezione della Corona britannica. Il governo della Palestina di fatto non rientrava nel diritto internazionale.

NAZIONALITÀ PALESTINESE SOTTO IL REGIME ISRAELIANO

La continua violazione del diritto internazionale da parte del regime israeliano dal 1948 nel negare a milioni di palestinesi in tutto il mondo i loro diritti alla nazionalità palestinese ha le sue radici in una pratica simile che la precede di tre decenni. Vale a dire, alla sua creazione, il nuovo regime negò rapidamente ai 750.000 palestinesi che furono esiliati nel 1948 i loro diritti alla nazionalità palestinese; lo ha fatto di nuovo dopo l’espulsione di 300.000 palestinesi dalla Palestina nel 1967.

Come il suo predecessore, il regime sionista ha deliberatamente manipolato la cittadinanza e la nazionalità per raggiungere il suo obiettivo demografico di garantire uno Stato ebraico. Cioè, come le autorità del Mandato Britannico, il regime israeliano si è continuamente presentato come l’unica autorità con il diritto di conferire cittadinanza e nazionalità a tutti i soggetti che rivendicano legalmente l’appartenenza alla Palestina colonizzata.

Questi atti illegali sono strategicamente mascherati da una serie di leggi, le più significative delle quali sono la Legge del Ritorno del 1950, la Legge sulla Nazionalità del 1952 e la Legge sullo Stato-Nazione Ebraico del 2018. Nel 1950, il nuovo regime israeliano promulgò la Legge del Ritorno, che offriva a ogni ebreo di tutto il mondo il diritto di immigrare nel nuovo Stato Ebraico. Questa legge è stata seguita dalla Legge sulla Nazionalità del 1952, che ha confermato la nazionalità per gli ebrei di tutto il mondo ai sensi della Legge del Ritorno. Pertanto, nel 1952, il regime israeliano ha effettivamente promulgato la nazionalità ebraica a livello globale.

In questo modo, mentre Israele può avere un regime di cittadinanza in atto per i non ebrei che acquisiscono la cittadinanza israeliana attraverso la nascita nei territori del 1948, rimane uno Stato soprattutto per i cittadini ebrei. Ciò è stato ribadito nella Legge Fondamentale sullo Stato-Nazione Ebraico del 2018, che affermava che il diritto all’autodeterminazione nazionale è “unico per il popolo ebraico”. Di conseguenza, il regime di Apartheid israeliano ha assicurato che i palestinesi che hanno acquisito la cittadinanza israeliana non possano mai diventare cittadini dello Stato, rendendo più facile la loro snaturalizzazione.

Inoltre, per evitare che qualsiasi palestinese in esilio che chiedesse diritti di cittadinanza in quanto ex sudditi del Mandato Britannico, che aveva rilasciato passaporti palestinesi britannici, la Legge del 1952 ha abrogato retroattivamente qualsiasi conferimento di cittadinanza prima dell’istituzione dello Stato israeliano nel maggio 1948. Pertanto, il regime israeliano ha modificato efficacemente le leggi sulla cittadinanza al momento della sua istituzione, invalidando tutti i documenti esistenti relativi alla nazionalità e cittadinanza palestinese. Ciò è illegale ai sensi del diritto internazionale, che richiede che qualsiasi “Stato successore” conferisca la nazionalità di un determinato territorio ai popoli ad esso collegati.

Il regime israeliano ha anche assicurato che nessun palestinese espulso nel 1948 possa qualificarsi per la nazionalità palestinese o la cittadinanza israeliana, dal momento che non sono né ebrei né possono essere naturalizzati da assenti. Secondo la Legge del 1952, per ottenere la cittadinanza israeliana attraverso la residenza, i palestinesi devono essere stati abitanti dei Territori del 1948 non oltre il 1° marzo 1952, e devono esservi rimasti dal giorno in cui è stato istituito lo Stato fino al giorno in cui è stata approvata la Legge sulla Nazionalità. Nessuno dei palestinesi espulsi nel 1948 rientra in questa disposizione.

IN DIFESA DEL DIRITTO ALLA NAZIONALITÀ PALESTINESE

La popolazione globale di cittadini palestinesi che, dal Trattato di Losanna, hanno avuto un “legame autentico” legalmente riconosciuto al territorio della Palestina colonizzata e, quindi, di appartenere ad esso come cittadini, può rivendicare questi diritti da tutta la diaspora attraverso diversi canali giuridici e politici. Cioè, i loro diritti di nascita e di sangue sulla nazionalità palestinese rimangono intatti, ed è ancora percorribile una via legale e politica per sfidare il regime israeliano. Infatti, i loro predecessori a cui era stata negata la nazionalità palestinese attraverso la cittadinanza durante l’occupazione britannica della Palestina ne erano consapevoli.

Durante tutto il Mandato Britannico, i palestinesi in Palestina e all’estero hanno ripetutamente protestato contro le politiche britanniche attraverso petizioni presentate al governo della Palestina e alla Società delle Nazioni. Il 23 febbraio 1927, ad esempio, un gruppo di palestinesi a Monterrey, in Messico, scrisse una petizione di sei pagine indirizzata all’alto commissario per la Palestina, Herbert Plumer. Nel documento, redatto dai membri del Centro Social Palestino e firmato da oltre 300 palestinesi residenti in Messico, i firmatari chiedono alla Gran Bretagna di riconoscere i loro diritti alla nazionalità palestinese, minacciando di ricorrere alla Società delle Nazioni, l’arbitro del diritto internazionale:

Siamo nati in quel territorio; abbiamo sempre desiderato essere palestinesi; e siamo sicuri che, se come ultima risorsa, sarà necessario portare la nostra petizione davanti alla Società delle Nazioni, quella nobile istituzione ci concederà il diritto di considerarci cittadini della Palestina.

Per quanto riguarda la nazionalità palestinese, i firmatari delle petizioni palestinesi hanno fatto regolarmente riferimento all’articolo 34 del Trattato di Losanna, ricordando alle autorità britanniche il loro obbligo di rispettare il diritto internazionale o, per lo meno, i trattati di cui erano firmatari. Nel giugno 1927, ad esempio, una delegazione di nazionalisti palestinesi di Betlemme e Beit Jala che formava il Comitato per la Difesa dei Diritti dei Palestinesi Residenti all’Estero, presentò una petizione al governo della Palestina a Gerusalemme. Hanno collocato i diritti dei migranti palestinesi alla nazionalità palestinese all’interno dell’articolo 34 del Trattato:

La conclusione logica da dedurre dalle disposizioni dell’articolo è che gli emigranti di questa terra che appartengono alla maggioranza, godono del diritto alla nazionalità palestinese. Non consideriamo neanche per un momento che il governo britannico voglia privarli di questo diritto.

I firmatari palestinesi in Palestina e all’estero hanno stabilito un precedente per chiedere giustizia sulla base di trattati giuridici internazionali, e il regime del Mandato Britannico li ha continuamente ignorati impunemente per tutta la durata della sua occupazione della Palestina.

LA CONQUISTA DELLA STATUALITÀ E IL TRATTATO DI LOSANNA

Fino al 2012, quando le Nazioni Unite hanno riconosciuto la Palestina come Stato sovrano giuridico, i palestinesi in esilio avevano risorse limitate per rivendicare la nazionalità palestinese. Ma con la statualità, l’OLP ha finalmente elaborato una legge sulla cittadinanza nel 2012 che riconosce il conferimento della nazionalità palestinese sulla base del Trattato di Losanna, anche per i palestinesi in esilio: “I cittadini palestinesi sono coloro che hanno acquisito o avevano il diritto di acquisire la cittadinanza palestinese a partire dal 6 agosto 1924”. Tuttavia, il Consiglio Legislativo Palestinese non ha mai preso in considerazione la legge a causa delle complessità legali coinvolte; vale a dire, identificare come la cittadinanza palestinese verrebbe conferita a una popolazione frammentata di rifugiati in tutto il mondo e di cittadini occupati in Cisgiordania e Gaza che hanno diversi status di residenza e diritti di movimento e accesso. Inoltre, secondo gli Accordi di Oslo, l’Autorità Palestinese regola lo status dei palestinesi in Cisgiordania e a Gaza, e tutti i conferimenti di residenza devono essere approvati dal regime israeliano.

In quanto rappresentante politico e legale del frammentato popolo palestinese, e in quanto entità che ha riconosciuto l’importanza della nazionalità, l’OLP deve agire come garante dei diritti dei palestinesi in esilio alla nazionalità palestinese. Ma prima di poter perseguire la nazionalità palestinese attraverso vie legali, l’OLP deve lavorare con il popolo palestinese per creare un registro della popolazione, a cominciare dai rifugiati palestinesi registrati presso l’UNRWA. Infatti, il progetto di Karma Nabulsi del 2006 ha segnato un passo significativo verso la creazione di questo tipo di connessione tra i palestinesi in esilio e l’OLP. Questa collaborazione deve continuare.

Mentre il diritto internazionale ha ripetutamente fallito nel proteggere i diritti dei palestinesi, anzi, i diritti di innumerevoli popolazioni colonizzate ed emarginate in tutto il mondo, i palestinesi di tutta la diaspora dovrebbero comunque spingere per il riconoscimento dei loro diritti alla nazionalità palestinese. Come primo passo per salvaguardare i loro diritti, i palestinesi dovrebbero esigere che i loro rappresentanti nel corpo diplomatico dell’OLP, i cui membri hanno il compito di rappresentare i profughi e gli esuli palestinesi in tutta la diaspora, rivendichino i diritti dei loro elettori di appartenere alla Palestina, materialmente e altrimenti, da:

• Creazione di centri per i palestinesi di tutto il mondo per raccogliere e stabilire i criteri per determinare chi ha i requisiti per registrarsi per la nazionalità palestinese. Sebbene il Trattato di Losanna preveda disposizioni in tal senso (jus sanguinis, jus soli e jus domicile), spetta ai palestinesi articolare questi diritti nei propri termini, proprio come le comunità native del Nord America hanno discusso per decenni. Cioè, assegnare l’originarietà attraverso il sangue reifica una pratica coloniale, e così, le comunità oppresse devono unirsi nel dialogo, per “riconoscere meglio i ruoli dell’esperienza vissuta, della connessione culturale, delle forme precoloniali di produzione di conoscenza, e le classificazioni basate sul sangue giocano tutte nel plasmare l’originarietà”.

• Emissione di un registro della popolazione dei palestinesi in esilio. Un registro ufficiale è l’unico modo per accertare il numero di palestinesi della diaspora che si qualificano per la nazionalità palestinese.

• Redigere una legge sulla completa nazionalità che si basi sui diritti dei palestinesi alla loro nazionalità, come stabilito dal diritto internazionale e dal consenso. Ciò getterebbe le basi per il conferimento della cittadinanza palestinese.

• Sostenere i palestinesi residenti all’estero e in possesso di cittadinanza secondaria che chiedono di essere riconosciuti come cittadini palestinesi dai loro Stati ospitanti.

• Chiedere che Israele sia ritenuto responsabile per aver violato il diritto internazionale negando a milioni di palestinesi espulsi dalla Palestina nel 1948 e nel 1967 i loro diritti alla nazionalità palestinese. Questo deve essere fatto a livello regionale e internazionale, in ogni Stato in cui risiedono i palestinesi.

Nadim Bawalsa è il responsabile editoriale di Al-Shabaka. È uno storico della Palestina moderna e autore di Palestina Transnazionale: Migrazione e Diritto di Ritorno Prima del 1948 (Transnational Palestine: Migration and the Right of Return before 1948 – Stanford University Press, 2022). Altri suoi lavori sono apparsi sul Jerusalem Quarterly, sul Journal of Palestine Studies, sul NACLA Report on the Americas, e anche in volumi curati. Ha conseguito un dottorato congiunto in Storia e Studi Mediorientali e Islamici presso l’Università New York nel 2017 e uno in Studi Arabi presso il Centro per gli Studi Arabi Contemporanei dell’Università Georgetown nel 2010. Nel 2019-2020, ha ricevuto una borsa di studio PARC-NEH in Palestina.

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